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Cancellazione, estinzione e pagamento dei debiti tributari verso l’Amministrazione Finanziaria Centrale e Locale.

La nuova legge sul Condono Finanziario Centrale e Fiscale, introdotta dalla Legge n. 86/2025 e disciplinata dagli articoli 78 e 83 (commi 1 e 155) della Costituzione su proposta del Consiglio dei Ministri, merita particolare attenzione.

Soggetti beneficiari

In base alle disposizioni della Legge n. 86/2025, possono beneficiare del condono:

  • persone fisiche
  • persone giuridiche
  • soggetti cessati (inattivi)
  • lavoratori autonomi in agricoltura

Articolo 1

Cancellazione dei debiti tributari non versati entro il 31 dicembre 2014

  1. Sono interamente cancellati i debiti d’imposta non versati (imponibile), relativi a periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2014, risultanti calcolati o iscritti a ruolo nei conti fiscali dei contribuenti o nelle scritture contabili dell’Amministrazione finanziaria.Sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali (assicurazioni sociali e sanitarie), salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.
  2. Sono cancellabili i debiti non assolti ai sensi della Legge n. 9632 del 30.10.2006 “Sul sistema dei tributi locali” e successive modifiche, relativi ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2014.
  3. Sono cancellabili le sanzioni amministrative (multe e indennità di mora) relative ai contributi previdenziali e assistenziali per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2014, inclusi i lavoratori autonomi in agricoltura, ferma restando l’obbligatorietà del versamento della quota imponibile (contributi).
  4. Qualora la quota principale/imponibile risulti già versata e il contribuente mantenga debiti residui a titolo di sole sanzioni e indennità di mora, queste ultime sono oggetto di condono totale.

Articolo 2

Estinzione parziale dei debiti d’imposta condizionata al versamento

(Periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2019)

Sezione A) Imposte erariali

Per i debiti tributari (esclusi i contributi previdenziali e assistenziali) relativi ai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019:

  • estinzione del 50% del debito d’imposta se il restante 50% viene versato in un’unica soluzione entro il 30.06.2026;
  • estinzione del 25% del debito d’imposta se il restante 75% viene versato entro il 31.12.2026.

In entrambi i casi, le sanzioni e le indennità di mora sono interamente cancellate.

Sezione B) Tributi locali

Per i tributi e le tariffe locali non versati relativi ai periodi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019:

  • estinzione del 50% del tributo a fronte del versamento del restante 50% entro il 30.06.2026;
  • estinzione del 25% del tributo a fronte del versamento del restante 75% entro il 31.12.2026.

In entrambi i casi, sanzioni e indennità di mora sono interamente cancellate.
Se la quota principale/imponibile è già stata versata, le sanzioni e le indennità di mora residue sono condonate.

Sezione C) Sanzioni e more (2020–2024)

Sono estinte le sanzioni e le indennità di mora per i debiti relativi ai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, a condizione che l’imposta/tassa/tariffa sia versata entro il 31.12.2026.

Sezione D) Sanzioni contributive (2015–2024)

Sono estinte le sanzioni amministrative (multe e indennità di mora) relative ai contributi previdenziali e assistenziali dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, inclusi i lavoratori agricoli autonomi, a condizione che il 100% della quota imponibile (contributi) sia versata entro il 31.12.2026.

Articolo 3

Ulteriori fattispecie di cancellazione ed estinzione

Sono oggetto di sanatoria, indipendentemente dal periodo d’imposta:

  • debiti (imposte, tasse, more, sanzioni) di soggetti fisici o giuridici cessati o cancellati presso il Centro Nazionale delle Imprese (QKB) o l’Amministrazione finanziaria entro il 31.12.2024;
  • sanzioni amministrative per omessa o tardiva dichiarazione calcolate automaticamente ai sensi dell’art. 113 della Legge n. 9920/2008, maturate fino al 31.12.2024;
  • sanzioni per omesse dichiarazioni fino al 31.12.2024, a condizione che la dichiarazione sia presentata entro il 30.06.2026;
  • sanzioni per tardiva presentazione della delibera di destinazione dell’utile e dei bilanci d’esercizio ai sensi della Legge n. 8438/1998;
  • multe e interessi derivanti da rettifiche dei libri paga per periodi pregressi dovute ad atti con effetto retroattivo o sentenze definitive.

Articolo 4

Compensazione tra debiti tributari e crediti IVA o altre imposte

  1. I contribuenti con crediti IVA o crediti verso altre imposte beneficiano della sanatoria previa compensazione obbligatoria fino a concorrenza del credito disponibile.
  2. Qualora il credito non copra l’intero debito, la parte residua deve essere versata secondo le modalità previste per ottenere lo stralcio di sanzioni e more.
  3. La compensazione opera automaticamente, senza necessità di verifica preventiva.
  4. La compensazione si applica a tutti i debiti, inclusa l’imposta sui redditi da lavoro dipendente (TAP), ad eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali.

Disposizioni finali

Gli organi competenti provvederanno allo stralcio dei debiti dai registri contabili entro il 31.12.2026.
La presente legge produce effetti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

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