Cancellazione, estinzione e pagamento dei debiti tributari verso l’Amministrazione Finanziaria Centrale e Locale.
La nuova legge sul Condono Finanziario Centrale e Fiscale, introdotta dalla Legge n. 86/2025 e disciplinata dagli articoli 78 e 83 (commi 1 e 155) della Costituzione su proposta del Consiglio dei Ministri, merita particolare attenzione.
Soggetti beneficiari
In base alle disposizioni della Legge n. 86/2025, possono beneficiare del condono:
- persone fisiche
- persone giuridiche
- soggetti cessati (inattivi)
- lavoratori autonomi in agricoltura
Articolo 1
Cancellazione dei debiti tributari non versati entro il 31 dicembre 2014
- Sono interamente cancellati i debiti d’imposta non versati (imponibile), relativi a periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2014, risultanti calcolati o iscritti a ruolo nei conti fiscali dei contribuenti o nelle scritture contabili dell’Amministrazione finanziaria.Sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali (assicurazioni sociali e sanitarie), salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.
- Sono cancellabili i debiti non assolti ai sensi della Legge n. 9632 del 30.10.2006 “Sul sistema dei tributi locali” e successive modifiche, relativi ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2014.
- Sono cancellabili le sanzioni amministrative (multe e indennità di mora) relative ai contributi previdenziali e assistenziali per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2014, inclusi i lavoratori autonomi in agricoltura, ferma restando l’obbligatorietà del versamento della quota imponibile (contributi).
- Qualora la quota principale/imponibile risulti già versata e il contribuente mantenga debiti residui a titolo di sole sanzioni e indennità di mora, queste ultime sono oggetto di condono totale.
Articolo 2
Estinzione parziale dei debiti d’imposta condizionata al versamento
(Periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2019)
Sezione A) Imposte erariali
Per i debiti tributari (esclusi i contributi previdenziali e assistenziali) relativi ai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019:
- estinzione del 50% del debito d’imposta se il restante 50% viene versato in un’unica soluzione entro il 30.06.2026;
- estinzione del 25% del debito d’imposta se il restante 75% viene versato entro il 31.12.2026.
In entrambi i casi, le sanzioni e le indennità di mora sono interamente cancellate.
Sezione B) Tributi locali
Per i tributi e le tariffe locali non versati relativi ai periodi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019:
- estinzione del 50% del tributo a fronte del versamento del restante 50% entro il 30.06.2026;
- estinzione del 25% del tributo a fronte del versamento del restante 75% entro il 31.12.2026.
In entrambi i casi, sanzioni e indennità di mora sono interamente cancellate.
Se la quota principale/imponibile è già stata versata, le sanzioni e le indennità di mora residue sono condonate.
Sezione C) Sanzioni e more (2020–2024)
Sono estinte le sanzioni e le indennità di mora per i debiti relativi ai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, a condizione che l’imposta/tassa/tariffa sia versata entro il 31.12.2026.
Sezione D) Sanzioni contributive (2015–2024)
Sono estinte le sanzioni amministrative (multe e indennità di mora) relative ai contributi previdenziali e assistenziali dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, inclusi i lavoratori agricoli autonomi, a condizione che il 100% della quota imponibile (contributi) sia versata entro il 31.12.2026.
Articolo 3
Ulteriori fattispecie di cancellazione ed estinzione
Sono oggetto di sanatoria, indipendentemente dal periodo d’imposta:
- debiti (imposte, tasse, more, sanzioni) di soggetti fisici o giuridici cessati o cancellati presso il Centro Nazionale delle Imprese (QKB) o l’Amministrazione finanziaria entro il 31.12.2024;
- sanzioni amministrative per omessa o tardiva dichiarazione calcolate automaticamente ai sensi dell’art. 113 della Legge n. 9920/2008, maturate fino al 31.12.2024;
- sanzioni per omesse dichiarazioni fino al 31.12.2024, a condizione che la dichiarazione sia presentata entro il 30.06.2026;
- sanzioni per tardiva presentazione della delibera di destinazione dell’utile e dei bilanci d’esercizio ai sensi della Legge n. 8438/1998;
- multe e interessi derivanti da rettifiche dei libri paga per periodi pregressi dovute ad atti con effetto retroattivo o sentenze definitive.
Articolo 4
Compensazione tra debiti tributari e crediti IVA o altre imposte
- I contribuenti con crediti IVA o crediti verso altre imposte beneficiano della sanatoria previa compensazione obbligatoria fino a concorrenza del credito disponibile.
- Qualora il credito non copra l’intero debito, la parte residua deve essere versata secondo le modalità previste per ottenere lo stralcio di sanzioni e more.
- La compensazione opera automaticamente, senza necessità di verifica preventiva.
- La compensazione si applica a tutti i debiti, inclusa l’imposta sui redditi da lavoro dipendente (TAP), ad eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali.
Disposizioni finali
Gli organi competenti provvederanno allo stralcio dei debiti dai registri contabili entro il 31.12.2026.
La presente legge produce effetti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.