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Obbligo di conto corrente per i contribuenti albanesi

A cura del dott. Aldi Pellumbi

Con la legge n. 31/2019 rubricata “Integrazioni alla Legge n. 9920 del 19 maggio 2008 sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, è stato introdotto per tutti i contribuenti albanesi l’obbligo:

  • di aprire un conto corrente dedicato allo svolgimento dell’attività economica (imprenditoriale o professionale); e
  • di comunicarlo all’amministrazione finanziaria albanese.

Il nuovo obbligo si applica a tutte le persone fisiche ed ai contribuenti registrati[1] per l’imposta sul valore aggiunto in Albania; nonché alle persone giuridiche, indipendentemente dal loro fatturato. Sono soggette all’obbligo, inoltre, anche le organizzazioni non profit registrate presso l’autorità fiscale.

E’ disposto che l’apertura di detto conto corrente e l’inerente comunicazione all’amministrazione fiscale, debba avvenire entro 90 (novanta) giorni dall’entrata in vigore della citata legge. E quindi, dato che la Legge n. 31/2019 è entrata in vigore in data 26 luglio 2019, entro il termine del 26 ottobre 2019.

Inoltre, si precisa, che i nuovi contribuenti registrati (ad esempio le nuove brancho le nuove sh.p.k), dovranno aprire e comunicare il conto corrente dedicato entro e non oltre 20 (venti) giorni di calendario dal giorno successivo alla registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione.

In caso di inadempimento di tali obblighi la legge prevede sanzioni per i contribuenti[2]. E pertanto occorre senza indugio provvedere ad aprire il conto corrente (se non già presente) ed a comunicarlo.

Per coloro che necessitassero di assistenza nella comunicazione del conto corrente all’amministrazione finanziaria, il nostro Studio è a disposizione.

Per informazioni potete contattarci ad info@primeadvisory.eu.

______________

[1] Si ricorda che hanno l’obbligo di registrarsi ai fini IVA (TVSH) in Albania, le persone fisiche che superano un limite di ricavi di 2.000.000,00 leke.

[2] In particolare viene previsto che in caso di omissione della comunicazione sono applicate le seguenti sanzioni:

–  sanzione di 25.000 leke (circa 203 euro) per le persone fisiche come sopra rappresentate con fatturato fino a 8.000.000 di leke (circa 65.040 euro);

– sanzione di 50.000 leke (circa 406 euro) per le persone giuridiche indipendentemente dal fatturato e per le persone fisiche con fatturato superiore a 8.000.000 leke (circa 65.040);

– sanzione di 37.000 leke (circa 300 euro) per le organizzazioni senza scopo di lucro.

Tali sanzioni vengono raddoppiate qualora la mancata comunicazione diventi persistente.

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