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Operare in Albania con una Branch

A cura del dott. Diego Occari

La soluzione principalmente adottata dagli imprenditori italiani che scelgono di operare in Albania,  per cogliere le enormi opportunità di questo piccolo Paese in crescita, è quella di costituire una società a responsabilità limitata locale (c.d. Sh.p.k.) tuttavia, non è detto che tale soluzione sia sempre quella più efficiente.

Spesso si dimentica che, per operare in un Paese, non occorre costituire un soggetto societario in tale territorio, essendo possibile utilizzare un soggetto estero, ad esempio una SRL italiana, e limitarsi ad aprire nel paese estero una c.d. stabile organizzazione, o branch. Tale organizzazione è infatti prevista e regolamentata dalla Convenzione internazionale del 21/05/1998 n. 175 contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e l’Albania, in vigore in Italia dal 21/12/1999.

Utilizzare una branch, in luogo di una Sh.p.k., può rappresentare per il contribuente italiano una soluzione tecnica idonea ad ottenere, specialmente nella fase di avvio dell’attività, una deducibilità in Italia dei costi sostenuti in Albania, contenendo i costi amministrativi (la branchinfatti, non ha ad esempio necessità di un proprio organo amministrativo).

Non soltanto, laddove l’investimento non sia idoneo ad assicurare una strutturata organizzazione all’estero, operare con una società albanese Sh.p.k., in luogo di una branch, potrebbe presentare rischi di contestazione fiscale, sia per quanto attiene la residenza fiscale effettiva della società, sia per quanto attiene l’eventuale politica dei prezzi di trasferimento applicata alle transazioni intercompany.

Mentre la soluzione della branch, comportando la tassazione anche in Italia dei proventi realizzati, previo riconoscimento del credito d’imposta per quanto pagato in Albania, non genera mai, in linea di massima, rischi di contestazione da parte dell’amministrazione italiana.

Inoltre, se si opera già in diversi paesi, ad esempio mediante una controllata (subsidiary), si può usare benissimo una propria società strumentale estera (ad esempio una LTD londinese) per operare in Albania attraverso una branch, in modo da poter beneficiare della sicurezza garantita dallo strumento societario inglese che ad esempio, rispetto agli strumenti societari albanesi, sono assai più protettivi, per quanto attiene alla responsabilità degli amministratori.

Una buona pianificazione fiscale internazionale quindi, che abbia come scopo la minimizzazione del carico tributario complessivo, da attuarsi però in piena conformità alle norme, richiede sempre una analisi concorrente di più variabili societarie e tributarie, correlate ai diversi strumenti giuridici prescelti. In un contesto in cui la combinazione tra strutture societarie e branch deve sempre essere ben approfondito a priori, prima di avviare una operatività.

Sul piano operativo le fonti normative di riferimento in Albania, già oggetto di approfondimento in un nostro precedente contributo, sono la Legge n. 9723 del 3 maggio 2017, in materia di “Centro Nazionale di Registrazione”e la Legge n. 9901 del 14 aprile 2008, che regola il diritto societario e commerciale in Albania.

Per tutti coloro che fossero interessati ad approfondire la tematica, lo Studio Prime Advisory Albania Shpk, con i propri uffici di Durazzo e Tirana (in Albania), è disponibile a fornire assistenza, sia nella fase di pianificazione dell’investimento, sia nelle attività di studio attinenti all’apertura ed all’avvio della sede, anche fornendo supporto attraverso i propri operatori, nella ricerca e selezione del personale in loco.

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